| Nettuno 20 novembre 2019 |
Circolare n° 64 - 2019/20 |
Alle Famiglie e p.c. al personale scolastico alle alunne e agli alunni alla Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo prof.ssa Pigliucci |
Oggetto: Responsabilità genitoriale relativamente ai servizi di messaggistica cellulare
Nel ribadire l'impegno dell'Istituto Comprensivo Nettuno II relativamente alla prevenzione di tutte le forne di discriminazione e violenza di genere e al contrasto del cyberbullismo ai sensi della legge n.71/2017, si rammenta agli esercenti la responsabilità genitoriale che l'età minima di iscrizione a un social network o a un servizio di messaggistica è disciplinata dal Regolamento europeo Gdpr UE678/2016 sulla privacy e sul trattamento dei dati personali in vigore dal 25 maggio 2018. In particolare, l'articolo 8 del Regolamento prevede il divieto di iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica istantanea - quali, ad esempio, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, TicToc, etc. - ai minori di 16 anni, limite che in Italia è stato abbassato a 14 anni ai sensi del d. lgs. 101/2018. Al di sotto del limite di 14 anni nessun minore può iscriversi ai social network senza l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale. Si rammenta, comunque, che molti social network (tra i quali Facebook, Whatsapp e Instagram) vietano l'utilizzo dei propri network al di sotto dei 16 anni. Si richiamano dunque i genitori alle proprie responsabilità circa gli aspetti penali e civili connessi alla «culpa in vigilando» e «culpa in educando» e al corretto uso dei servizi di messaggistica anche al di fuori della scuola, intervenendo tempestivamente sui comportamenti che, anche on line, devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.
Per ulteriori approfondimenti e nell'ottica di un sostegno alla genitorialità si rimanda alla lettura del "Manifesto per la Comunicazione non ostile".
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